FAQ – BONUS MOBILI da FEDERLEGNOARREDO

Si precisa che tutte le informazioni qui sotto riportate sono da intendersi ad uso puramente informativo. Le stesse vengono rilasciate, in modo assolutamente non vincolante, in considerazione delle attuali conoscenze e alla luce della provvisoria vigenza del Decreto-Legge 4 giugno 2013 n. 63 (non ancora convertito in legge definitiva).

FederlegnoArredo declina, pertanto, ogni responsabilità in relazione all’utilizzo e all’interpretazione delle suddette informazioni.

D:Sto ristrutturando un appartamento per il quale a breve si eseguirà la comunicazione di fine lavori al Comune, per cui acquisterò i mobili successivamente, ossia quando la S.C.I.A. sarà già chiusa. Ho comunque diritto alla detrazione? E’ sufficiente acquistarli entro dicembre 2013 anche se a “ristrutturazione conclusa”?
R:Il decreto fa’ riferimento alle spese per ristrutturazione documentate e sostenute dal 26 giugno 2012, indipendentemente dalla data di inizio o fine lavori. Allo stato attuale, e in mancanza di chiarimenti ufficiali, riteniamo che sia possibile detrarre l’acquisto di mobili, purché la relativa spesa sia sostenuta entro il 31 dicembre 2013.

D: La mia abitazione non è interessata da ristrutturazioni edilizie; nell’arredo della mia abitazione voglio sostituire alcuni mobili, posso usufruire della detrazione fiscale?
R: No

D: Fanno parte dei mobili per la detrazione solo i mobili fissi (come cucina, armadio a muro e bagno) oppure anche i mobili di arredamento, come (tavoli, sedie, divani, ecc….)?
R: Per il momento si suggerisce di fare riferimento alla comune accezione del termine “mobili”, per cui rientrano tutte le tipologie indicate. Vi sono dei dubbi, che ci si augura vengano chiariti dal Ministero in tempi brevi, su lampade e apparecchi di illuminazione, porte d’interni, elettrodomestici da incasso, parquet e tende.

D: La detrazione per i mobili può essere applicata anche se i mobili acquistati sono relativi ad un appartamento oggetto di piccole ristrutturazioni? Faccio un piccolo esempio: l’acquisto di una nuova cucina può essere oggetto di detrazione se nell’appartamento, soltanto in una stanza, sono stati fatti piccoli lavori come la levigazione del pavimento, sostituzione di mattonelle e impianto elettrico?
R: I lavori, così come descritti, appartengono alla categoria delle manutenzioni ordinarie, quindi non beneficiano dell’agevolazione per le ristrutturazioni e, di conseguenza non si ha diritto al “bonus mobili”.

D: Il bonus mobili deve necessariamente essere abbinato al vano da ristrutturare (stanza da letto o salone ecc.), o parliamo di ristrutturazione in generale della casa? Ad es. se ristrutturo il bagno, posso comprare una parete attrezzata nel salone o cambiare la cucina?
R: Secondo la nostra interpretazione, l’acquisto dei mobili non deve necessariamente abbinato ai locali ristrutturati.

D: Vorrei sapere se il bonus mobili verrà applicato anche ai mobili artigianali su misura o soltanto ai mobili industriali acquistabili nei negozi di arredi.
R: Anche i mobili su misura beneficiano dell’agevolazione.

D: I potenziali beneficiari della detrazione sono tutti coloro che hanno sostenuto spese di ristrutturazione tra il 26/06/2012 e il 31/12/2013?
R: Si, non rileva la data di inizio lavori bensì la data del pagamento.

D: Ho letto che: “possono fruire della detrazione del 50% per i mobili tutti coloro che hanno avviato una ristrutturazione a partire dal 26 giugno 2012, cioè dalla data di entrata in vigore del DL 83/2012 che ha innalzato dal 36% al 50% la detrazione per le ristrutturazioni”, io al momento ho in corso la pratica per la detrazione del 55% per la sostituzione degli infissi esterni (presentata nel 2013), posso accedere anch’io al bonus o no?
R: No, perché, a nostro parere, il bonus mobili è collegato solamente all’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie.

D: Ho ordinato una cucina per la casa dove andrò a convivere con il mio ragazzo (dove sono in corso lavori di ristrutturazione), visto che la cucina dovrò pagarla personalmente potrò detrarre la spesa anche se non sono il soggetto che ha presentato la pratica per le agevolazioni fiscali e non ho nemmeno la residenza anagrafica nella residenza oggetto della ristrutturazione?
R: No, perché ne beneficia il soggetto che, a sua volta, beneficia della detrazione per ristrutturazione edilizia.

D: Se le spese di ristrutturazione sono sostenute dal locatario, lo stesso può beneficiare del bonus mobili?
R: Sì

D: L’IVA rimane per i mobili sempre al 21%?
R: Sì, salvo aumento al 22% eventualmente decorrente dal 1 luglio 2013.

D: Chi esegue lavori di ristrutturazione in proprio ha diritto al bonus per l’acquisto dei mobili?
R: Sì, purché in regola con i permessi in materia e abbia diritto alla detrazione per le ristrutturazioni (che normalmente riguarda le spese sostenute per l’acquisto di materiali)

D: Il bonus mobili di 10.000€ è IN AGGIUNTA al massimale di 96.000€ per ristrutturazione o è COMPRESO in tale massimale?
R: E’ in aggiunta.

D: Ai fini della detrazione fa fede esclusivamente la data di pagamento dei mobili (non hanno quindi alcuna influenza né la data dell’ordine, né la data della consegna, né la data della fattura)? Quindi l’acquisto di una cucina consegnata all’acquirente finale prima del 06.06.2013 il cui pagamento da parte dell’acquirente è stato effettuato dopo il 06.06.2013 può godere dell’agevolazione?
A nostro parere occorre fare riferimento al “criterio di cassa” quindi al momento del pagamento. E’ da notare che, allo stato attuale, non è chiarito se l’agevolazione decorre dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) oppure dal 1 luglio 2013 (data di entrata in vigore della proroga della detrazione al 50% per ristrutturazioni edilizie).

D: Nelle vendite di arredamento è molto frequente il ricorso al credito al consumo. I bonifici che provengono al rivenditore da parte delle società finanziarie, non provenendo direttamente dal cliente, danno comunque titolo all’ottenimento del bonus? Quali requisiti devono avere?
R: Sempre allo stato attuale, in attesa di chiarimenti ufficiali, riteniamo necessario il cosiddetto “bonifico parlante”, deve essere un bonifico bancario o postale che indichi il codice fiscale del soggetto che paga, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e la causale del versamento. Queste formalità ci sembrano applicabili anche nel caso di un bonifico effettuato da società finanziaria.

fonte: www.federlegno.it

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